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ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

Per le imprese (ad esclusione delle imprese agricole di cui all'art. 2135, C.c.), con sede legale in Italia / sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, è confermata la proroga dal 31.12.2024 al 31.3.2025 dell'obbligo, previsto dall'art. 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B.II, n. 1), 2) e 3) dello Stato patrimoniale, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni verificatisi in Italia.

Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il predetto termine è stato differito al 31.12.2025.

La copertura assicurativa in base alla citata disposizione interessa i seguenti beni:

·             terreni e fabbricati;

·             impianti e macchinari;

·             attrezzature industriali e commerciali.




 
 
 

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